IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1993 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del turismo e dello spettacolo ad interim ha delegato al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Maccanico le funzioni ed i compiti spettanti al Ministro e al Ministero del turismo e dello spettacolo; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: "Liberalizzazione dei prezzi delle imprese turistiche e interventi di sostegno alle imprese turistiche"; Visto l'art. 2 della predetta legge n. 284 del 1991 il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attivita' del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana, disponendo altresi' che il termine per il completamento delle relative opere ammesse al finanziamento venga stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, recante la individuazione dei comuni, delle priorita', parametri, modalita', procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 284, che stabilisce la data del 30 giugno 1993 quale termine per il completamento delle iniziative finanziate ai sensi della predetta legge; Considerato che da parte delle regioni Liguria e Toscana e' stato segnalato che la necessita' di garantire il normale funzionamento delle strutture ricettive durante la stagione estiva ha provocato dei ritardi nella esecuzione delle opere finanziate, rendendo difficoltoso il rispetto del predetto termine; Ravvisata l'opportunita' di aderire alle richieste formulate da parte delle regioni; Sulla proposta del Sottosegretario di Stato delegato per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1. Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 284, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, gia' stabilito alla data del 30 giugno 1993 dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, e' prorogato al 30 aprile 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 1993 Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI p. Il Ministro del turismo e dello spettacolo MACCANICO